Art. 4.
(Unificazione e aumento delle pene edittali per i reati di lesioni colpose e introduzione della fattispecie di lesioni personali colpose totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Il secondo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 248 a euro 620; se è gravissima, della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 620 a euro 1.240; se è totalmente e permanentemente inabilitante, della reclusione da due a cinque anni».

      2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è abrogato.
      3. Il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi di lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti di cui al secondo comma».